Le spese sanitarie sono detraibili nella precompilata anche senza l’esibizione di fatture e scontrini al Caf o all’intermediario abilitato.
E’ uno dei principali chiarimenti contenuto nella circolare 14/E in tema di dichiarazione dei redditi e visti di conformità per l’anno d’imposta 2022, diffuse il 19 giugno scorso dall’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, invece della documentazione, può esibire al Caf o al professionista abilitato, un prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Se vi è corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato, il CAF o il professionista abilitato, precisa espressamente la circolare, è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.
Nel caso in cui vi sia invece difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.
Altro chiarimento atteso è quello relativo alla presenza delle spese che danno diritto alla detrazione irpef del 110 per cento, all’interno di una dichiarazione Redditi PF per la quale non sussista l’obbligo del rilascio del visto di conformità. In queste situazioni, piuttosto frequenti fuori dal modello 730, si era più volte posto il dubbio se vi dovesse essere comunque l’identità soggettiva fra chi trasmetteva la dichiarazione e chi apponeva il visto di conformità sul Superbonus.
Secondo la circolare 14/e, in questi casi, il contribuente, può avvalersi per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato che può anche essere diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus.
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