L’art. 1 comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta (genitori e figli).
Riepilogando, per aver diritto alla riduzione dell’Imu, è necessario che si rispettino i seguenti requisiti:
– l’unità immobiliare non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9;
– l’immobile deve essere concesso in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli). In caso di morte del comodatario, l’agevolazione si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
– deve essere adibito ad abitazione principale dal comodatario;
– il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.
Sono richiesti requisiti specifici anche in relazione al proprietario dell’immobile (comodante), che dovrà:
– possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
– avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.
Il contratto di comodato d’uso gratuito è definito dall’art. 1803 del Codice Civile e, ai fini Imu, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è il proprietario dell’immobile (comodante).
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