Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Reteazione bolletta e bonus energia

Le imprese possono rateizzare le bollette di luce e gas da 1 anno a 3 anni; i fornitori delle utenze hanno il compito di verificare e quantificare gli importi da dilazionare; i consumi interessati sono quelli registrati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (e fatturati entro il 30 settembre 2023) per la parte eccedente l’importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio e il versamento in unica soluzione del debito residuo. Al piano dei pagamenti potranno essere applicati interessi a un tasso che non potrà essere superiore al rendimento dei Btp. Tanto prevede il decreto interministeriale, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, firmato il 3 febbraio 2023 dal Ministro Urso e controfirmato dal Ministro Fratin.

Entro 15 giorni dal ricevimento delle bollette, l’impresa deve presentare domanda di rateazione al fornitore di energia tramite PEC, ma l’operazione richiede delle garanzie, in assenza delle quali non si può concludere. L’obbligo del fornitore di concedere la dilazione è dunque subordinato a due condizioni:
·        una copertura assicurativa sull’intero credito da parte di una compagnia autorizzata;
·        una riassicurazione SACE sulla suddetta polizza.

L’impresa che sceglie la rateizzazione rinuncia ai crediti d’imposta energia dell’ultimo trimestre 2022
Con il decreto approvato dal CdM martedì sera, inoltre, si rinnovano i bonus energia. In base allo schema del nuovo decreto, alle imprese è riconosciuto il credito d’imposta straordinario a valere sui consumi di elettricità e gas per il secondo trimestre del 2023. Per il settore del gas sono azzerati anche gli oneri di sistema. Il bonus è condizionato dal prezzo della materia prima e scatta soltanto se nel primo trimestre 2023 tale costo è salito di almeno il 30% sul medesimo trimestre 2019.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuti.

I crediti d’imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Questi crediti d’imposta si applicano alle bollette del secondo trimestre 2023. Da gennaio a marzo erano validi le precedenti agevolazioni che non prevedevano l’aumento del costo delle bollette pari almeno al 30% sul corrispondente mese del 2019.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

Dott. Commercialista<br /> Revisore ufficiale dei conti<br /> Trustee professionale<br /> Consulente Finanziario professionista<br /> Cod. CPF 1227<br /> Email: Daniele.ronchi@studiopaa.com<br /> Tel: +39 339 4903602