L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello n. 248 del 13 marzo 2023, ha certificato che, in caso di ricovero del libero professionista, con conseguente inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, nessuna responsabilità è imputata a lui o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l’adempimento di una prestazione a carico del contribuente da eseguire da parte del professionista.
La sospensione dei termini per gli adempimenti tributari scatta dalla data di scadenza dell’adempimento e dura fino al trentesimo giorno dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domestiche.
Oggetto di sospensione sono gli adempimenti che scadono nei 60 giorni dopo il ricovero intesi però come tempo massimo.
L’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico oggetto di interpello, definisce corretto il comportamento tenuto dal contribuente, che ha inviato la comunicazione di inizio degenza corredata dei mandati ricevuti dai propri clienti (da cui emerge la sottoscrizione antecedente alla malattia), per poi integrare la documentazione con il certificato che attesti la data di fine delle cure «entro il 31° giorno successivo».
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