Il decreto Liquidità aveva disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per fruire dell’agevolazione prima casa: 18 mesi per il trasferimento della residenza; 1 anno per la cessione della prima casa posseduta e 1 anno per il riacquisto della prima casa.
La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (approvato in via definitiva il 22/2/23) proroga nuovamente il termine al 31 ottobre 2023. Pertanto, la sospensione opera, senza soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2023.
Viene introdotta, quindi, una nuova proroga per le date di scadenza da rispettare per conservare il bonus prima casa che allunga ancora una volta i tempi di circa un anno e mezzo, ma esclude coloro che hanno già ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate.
E, stando al dossier redatto dal Senato sulle novità in arrivo, “in conseguenza delle sospensioni previste dalla disposizione in commento, sembra essere prorogato anche il termine di 5 anni decorrenti dalla data d’acquisto che deve decorrere per l’alienazione dell’immobile acquisito con il regime agevolato per la prima casa da parte del contribuente, nel caso in cui non proceda all’acquisto di un ulteriore immobile”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate proprio nella circolare sulle novità del DL Milleproroghe dello scorso anno, per calcolare la scadenza da rispettare bisogna considerare il tempo eventualmente già trascorso prima del 23 febbraio 2020 e far ripartire il conto dei 12 o dei 18 mesi dal 30 ottobre 2023 o partire direttamente dal 31 ottobre 2023.
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