Al via la procedura per la chiusura delle liti pendenti: pronto il modello e le relative istruzioni che, in attesa della possibilità di invio in forma telematica, potrà essere inviato via PEC all’Ufficio che è parte nel giudizio. Questo, comunque, in attesa della istituzione del codice tributo che dovrà essere utilizzato per l’effettuazione dei pagamenti dovuti.
La scadenza “unitaria” per la presentazione della domanda e per l’effettuazione dei pagamenti è quella, va ricordato, del 30 giugno 2023. I versamenti possono essere suddivisi in un arco temporale di cinque anni con applicazione degli interessi dovuti da calcolarsi al saggio legale.
Nell’ambito del contenzioso pendente alla data del 1 gennaio 2023, data che individua la lite definibile, l’agenzia delle entrate mette dunque a disposizione il primo strumento operativo necessario per applicare quanto previsto dai commi 186 a 202 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
Il provvedimento ricorda che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e, laddove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Va comunque osservato che, ove vi siano delle difficoltà nella determinazione delle somme dovute per la chiusura, è consentita la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
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