I debiti tributari di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, saranno automaticamente annullati alla data del 31 marzo 2023. A prevederlo è l’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023).
L’importo da prendere a riferimento è da intendersi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Non sarà così per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che potranno essere annullati con riferimento esclusivo alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti la norma consente anche di non applicare lo stralcio, a patto che adottino un provvedimento ad hoc e lo comunichino all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Per ciò che concerne le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative l’annullamento si applica limitatamente agli interessi e non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Sino al 31 marzo 2023, data a partire dalla quale si procederà con lo stralcio, rimarrà sospesa la riscossione dei debiti e non si applicheranno gli interessi di mora.
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