Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Saldo e dichiarazione IMU

Oggi scadono i termini per il versamento del saldo IMU 2022. Tra le novità, la possibilità di esonerare quale abitazione principale l’unità adibita dai coniugi che risultino avere la residenza in due immobili diversi, indipendentemente dal Comune in cui essi ricadono; la nuova scadenza per la dichiarazione IMU, relativa a variazioni, acquisizioni, cessioni, è il 31 dicembre.

Tra le esenzioni IMU si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, legge n. 160/2019).

Tra le riduzioni, invece, si segnala che per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75% (art. 1, comma 760, legge n. 160/2019).

Gli enti territoriali possono, inoltre, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie (tra queste rientra l’IMU) e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. È necessaria una deliberazione dell’ente (art. 118-ter, D.L. n. 34/2020).

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 1, comma 747, lettera a, legge n. 160/2019). La base imponibile è ridotta del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

per maggiori informazioni:

Dott. Daniele Ronchi

Dott. Commercialista<br /> Revisore ufficiale dei conti<br /> Trustee professionale<br /> Consulente Finanziario professionista<br /> Cod. CPF 1227<br /> Email: Daniele.ronchi@studiopaa.com<br /> Tel: +39 339 4903602