La risoluzione 54/E del 30 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha disposto anche per questo quarto trimestre l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare è riconosciuto il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore) di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 comma 1).
L’art. 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L’art. 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L’art. 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022
Al fine di usufruire di tali agevolazioni è necessario che i crediti di imposta siano usati in compensazione, oppure ceduti solo per intero a terzi, entro la data del 31 marzo 2023.
A questo proposito l’Agenzia delle Entrate ha predisposto i codici tributo, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie: sono il 6983 per le aziende energivore; 6984 per quelle gasivore; 6985 per le non-energivore; 6986 non-gasivore. I codici vanno esposti nella sezione “Erario” del modello F24, in colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato quello della spesa, nel formato “AAAA”.
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