La tecnologia moderna permette ai bulli di essere costantemente presenti nella vita delle loro vittime perseguitandole con messaggi, immagini o video offensivi inviati tramite smartphone o, peggio, diffusi attraverso la pubblicazione su social media e siti internet.
Bullismo vs cyberbullismo
A differenza di quanto accadeva in passato, la vittima di cyberbullismo non smette di essere vittima una volta rientrata a casa.
Secondo quanto definito dalla Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, quando si parla di cyberbullismo ci si riferisce a “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo”.
Se poniamo a confronto il bullismo ante-internet con il cyberbullismo, ci si accorge di quanto l’impatto sulle vittime sia molto più devastante nel secondo caso:
Bullismo | Cyberbullismo |
Vengono coinvolti solamente gli studenti della classe o della scuola | Possono essere coinvolte persone in tutto il mondo |
In genere solamente chi ha un carattere forte, in grado di imporre il proprio potere, può diventare un bullo | Chiunque, dietro ad una tastiera, può diventare un cyberbullo |
I bulli sono in genere compagni di classe o studenti della scuola conosciuti dalla vittima | I cyberbulli possono essere anonimi, la vittima può non avere idea con chi sta interagendo |
Le azioni di bullismo sono circoscritte ad un ambiente limitato come la classe o la scuola | Messaggi, video e fotografie possono essere diffusi in tutto il mondo |
Le azioni di bullismo avvengono durante le ore di scuola o nel tragitto casa-scuola | Le azioni di cyberbullismo non hanno termine temporale |
Le dinamiche di scuola/classe possono limitare le azioni aggressive | Non esiste controllo sulle attività di cyberbullismo e il cyberbullo può fare online ciò che non potrebbe o non avrebbe il coraggio di fare nella vita reale |
Tendenza a sottrarsi alle responsabilità da parte del bullo portando le azioni su un piano scherzoso | Le conseguenze delle azioni vengono attribuite al profilo utente |
Reazioni evidenti da parte della vittima visibili al bullo | Il cyberbullo non ha la possibilità di vedere le conseguenze delle proprie azioni |
È chiaro quindi quanto sia fondamentale porre in atto azioni mirate per tutelare le vittime del cyberbullismo.
Cosa dice la Legge
L’obiettivo della Legge 71/2017 è proprio quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo attraverso l’adozione di misure preventive e di una strategia di attenzione in termini di tutela e di educazione sia nei confronti delle vittime che verso coloro che mettono in pratica atti di cyberbullismo.
Attraverso la Legge 71/2017 le vittime di cyberbullismo hanno la facoltà di richiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di tutti quei contenuti diffusi per via telematica che possono essere ritenuti atti di cyberbullismo come foto o video offensive o imbarazzanti che le riguardano o, ancora, post in cui si è vittima di insulti, minacce, offese, etc.
Il minore oggetto dell’atto illecito, in caso di età superiore ai 14 anni, oppure colui che ne esercita la responsabilità genitoriale, può inviare la richiesta al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media su cui sono stati pubblicati i contenuti.
Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet/social media ha l’obbligo di rispondere entro 24 ore e, nel caso, provvedere alla rimozione dei contenuti, entro 48 ore.
In caso di mancato riscontro entro le 48 ore, oppure nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, è possibile rivolgersi al Garante della privacy utilizzando l’apposito modello scaricabile sul sito:
https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo
e inviarlo all’indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it.
In un mondo che corre veloce, la rapidità ed efficacia dell’intervento da parte della Legge è l’unica garanzia di tutela delle vittime di cyberbullismo, prima che le conseguenze di atti ignobili possano diventare irreversibili.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali – “Tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web”; Ministero dell’Istruzione – “Bullismo e cyberbullismo”