Il Decreto-legge del 21 ottobre 2021 n. 146 e la legge di conversione hanno apportato importanti modifiche al Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro sia in ambito formativo sia in termini di sanzioni previste.
Le modifiche al Testo Unico per la Sicurezza
Come già ampiamente discusso all’interno degli articoli Decreto Legge 146/2021: nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e Corsi sulla sicurezza e datore di lavoro pubblicati rispettivamente il 19 novembre e il 18 dicembre 2021, il DL n. 146 apporta importanti modifiche al D. Lgs. 81/08 in relazione ai seguenti ambiti:
- la formazione del preposto;
- l’obbligo formativo del Datore di lavoro;
- le sanzioni e i Dispositivi di Protezione Individuale.
La formazione
In generale, la modifica apportata dal DL all’art. 37 del Testo Unico per la Sicurezza prevede che entro il 30 giugno 2022 venga emanato un nuovo Accordo Stato – Regioni che garantisca:
- la formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza a carico del Datore di lavoro (fino ad oggi esonerato dal partecipare a corsi formativi in ambito S&SL), specificandone durata, contenuti minimi e modalità di erogazione;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento dei partecipanti ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e delle verifiche dell’efficacia.
Per quanto concerne la formazione del preposto, il Decreto prevede che questa debba essere effettuata interamente con modalità in presenza e che debba essere ripetuta a cadenza almeno biennale (modificando così il precedente obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011) e comunque in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi.
Viene inoltre introdotto l’obbligo di tracciamento degli interventi di addestramento effettuati all’interno di un apposito registro, anche informatizzato, quale evidenza della formazione effettuata ai lavoratori in relazione all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, etc.
Le sanzioni
Per quanto concerne le sanzioni, il DL interviene sugli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 81/08 prevedendo sanzioni penali in merito alle nuove disposizioni introdotte, quali la nomina e la formazione del preposto nonché la comunicazione del nominativo del preposto in ambito di appalti, nonché la formazione del Datore di lavoro.
Attraverso, poi, la sanzione penale introdotta in caso di inadempimento da parte del preposto del nuovo obbligo “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”, viene assegnato al preposto un ruolo più incisivo, vincolandolo a svolgere di fatto le azioni correttive e informative previste.
I Dispositivi di Protezione Individuale
Per quanto riguarda, infine, i D.P.I., il DL aggiorna l’art. 79 con le edizioni delle norme UNI più recenti, considerato che alcune risultavano nel tempo superate. Si segnala, ad esempio, che:
- la UNI EN 169 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 169 (2003);
- la UNI 9609 (1990) è stata ritirata senza sostituzione nel 2007;
- la UNI EN 170 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 170 (2003);
- la norma tecnica UNI EN 458 (1995) è stata sostituita dalla UNI EN 458 (2016);
- la UNI EN 171 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 171 (2003);
- la UNI 10720 (1998) è stata sostituita dalla UNI 11719:2018 (in applicazione alla UNI EN 529:2006).
Si tratta, dunque, di importanti modifiche alla struttura del Testo Unico che hanno lo scopo di incrementare la responsabilità di figure fondamentali quali i preposti e garantire la formazione a coloro che, in possesso dei poteri decisionali e di spesa, di fatto, rappresentano i garanti dell’applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione atte a garantire che terribili eventi come la morte di Luana D’Orazio non accadano più.