Informazioni generali

Certificati fake: la sicurezza vista come un costo

L’obbligo di formazione dovrebbe essere indice di un’azienda sempre più attenta alla sicurezza dei propri dipendenti. Dico “dovrebbe” perché, ad oggi, sono molti i datori di lavoro che avvertono la sicurezza nella propria azienda come una perdita di tempo e, soprattutto, come un costo. L’escamotage? Ottenere Certificazioni senza partecipare a Corsi di Sicurezza sul Lavoro.

I certificati fake”

L’attestato, per definizione, è un documento che viene rilasciato dall’Ente che ha erogato il corso al termine del corso stesso. Ogni attestato deve contenere il nome dell’Ente, i dati anagrafici e la firma del partecipante al corso, la normativa relativa al tema del corso erogato e la firma del responsabile. Ma c’è un solo dato che permette di riconoscere un certificato falso da uno vero: il numero dell’attestato. Si tratta di un seriale progressivo da cui si può risalire a tutti dati relativi al corso, al partecipante e all’Ente. Se i dati ricavati non combaciano con quelli che possiede l’Ente, l’attestato è da dichiararsi falso.

Conseguenze per il datore di lavoro

Il datore di lavoro, proprio perchéé primo e principale responsabile della sicurezza nella propria azienda, anche in questo caso non sarà esente da responsabilità penale.

Il datore di lavoro che accetta degli attestati falsi può incorrere in situazioni quali:

  • essere denunciato per lesione, o peggio, omicidio (doloso o colposo), laddove si verifichino infortuni in azienda per mancata idonea formazione del dipendente;

  • l’arresto fino a 4 mesi o l’ammenda fino a € 5.000,00 per violazione dell’obbligo di formazione come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (art. 73 D. Lgs. 81/2008);

  • essere denunciato per il cosiddetto reato di falso in certificato (ex art. 481 c.p.).

Il tema non è da sottovalutare.

Caso emblematico è la sentenza 17 aprile 2019, n. 16715 della Cassazione Penale che ha dichiarato che il datore di lavoro è colpevole di numerose violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro e, in particolare, dell’obbligo di formazione di cui all’art 73 D. Lgs. 81/2008.

Fonti:

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/falsi-attestati-di-formazione-una-recente-sentenza-di-cassazione-AR-19065/

E. De Vecchi