Con il nuovo Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 si amplia la lista degli agenti cancerogeni e mutageni inserita in allegato al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Ecco le modifiche al D. Lgs. 81/08.
La gestione degli agenti cancerogeni e mutageni sui luoghi di lavoro
Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di generare alterazioni genetiche e neoplasie nei lavoratori esposti attraverso l’inalazione, l’ingestione o il contatto cutaneo.
Gli agenti cancerogeni e mutageni si rinvengono sottoforma di sostanze o preparati in diversi settori: li si trova sottoforma di materie prime in settori come quello agricolo, petrolchimico, farmaceutico, etc. o come sottoprodotti derivanti da attività come la saldatura, la produzione della gomma, l’asfaltatura delle strade, etc.
Il Testo Unico per la S&SL prevede l’obbligo per il Datore di lavoro di valutare il rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni valutando:
- le caratteristiche delle lavorazioni, la durata e la frequenza;
- i quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati e la relativa concentrazione;
- le possibili vie di assorbimento (inalatoria, cutanea o orale).
In base alla valutazione effettuata, il Datore di lavoro deve adottare le seguenti misure:
- eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno;
- ove non è possibile eliminare o sostituire l’agente, utilizzare un sistema chiuso;
- ove non è possibile impiegare un sistema chiuso, ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione previsto dall’Allegato XLIII del D. Lgs. 81/2008.
Il nuovo Decreto interministeriale
Il nuovo Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 recepisce la normativa europea in materia di protezione dei lavoratori dai rischi legati all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro.
In particolare, il Decreto recepisce la Direttiva dell’Unione Europea n. 130 del 16/01/2019 e la Direttiva n. 983 del 05/06/2019 che, a loro volta, hanno modificato la Direttiva UE n. 37 del 29/04/2009, la cosiddetta Direttiva Cancerogeni, ovvero la Direttiva madre per la tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti accertati o sospetti di provocare neoplasie o alterazione genetiche.
Tale Direttiva stabilisce di fatto quali sono gli obblighi del Datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che svolgono attività a contatto con sostanze a rischio effetto cancerogeno o mutageno e le misure richieste al fine di ridurre i rischi per la salute degli stessi, tra cui, ad esempio, l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria.
Quali sono le modifiche al Testo Unico per la S&SL?
Le modifiche introdotte dal Decreto interministeriale al D. Lgs. 81/08 risultano le seguenti:
- alle sei voci originarie dell’elenco di sostanze, preparati e processi, di cui all’Allegato XLII, contenente, appunto, le sostanze, i preparati e i processi in grado di liberare sostanze o miscele considerate cancerogene ai sensi del D. Lgs. 81/08, si vanno ad aggiungere le seguenti lavorazioni:
- lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna;
- lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;
Tali voci si aggiungono alle sei originarie previste dal Testo Unico, che diventano, pertanto:
- produzione di auramina con il metodo Michler;
- i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
- lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
- processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;
- il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro;
- lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione;
- lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna;
- lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
- l’elenco contenuto nell’Allegato XLIII che prevede i valori limite di esposizione professionale viene integrato con nuovi agenti come l’acido arsenico, il berillio, le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel e la formaldeide, le miscele di idrocarburi policiclici e gli oliminerali usati nei motori a combustione interna; inoltre vengono maggiormente differenziati gli agenti che hanno effetti sulla cute. Ciò in considerazione del fatto che si è reso necessario considerare le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni differenti da quella inalatoria.
Si ricorda, infine, che il D. Lgs. 81/2008 definisce le sostanze in questione come:
- agente cancerogeno:
- una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
- agente mutageno:
- una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.