La Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020 ha fornito aggiornamenti e chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
Nella premessa del documento viene sottolineato come nell’attuale fase “continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull’andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale”.
Concetto di fragilità
La circolare fornisce approfondimenti sul Concetto di Fragilità, individuando maggiori dettagli per l’identificazione di soggetti con particolari situazioni di fragilità ovvero “Lavoratori e Lavoratrici Fragili”: i dati epidemiologici recenti hanno “chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia”.
Sono riportati alcuni aspetti emersi dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità e dall’analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti:
“il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa;
il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% presentava tre o più patologie;
le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
l’andamento crescente dell’incidenza della mortalità all’aumentare dell’età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell’età lavorativa;
in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all’aumentare dell’età”.
Viene dunque evidenziato che il concetto di fragilità deve essere individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”, un concetto che può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Si sottolinea con specifico riferimento all’età che “tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la ‘maggiore fragilità’ nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.
Indicazioni per la sorveglianza sanitaria
In merito alla sorveglianza sanitaria nelle aziende si indica che ai lavoratori e alle lavoratrici “deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”. E le eventuali richieste di visita “dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente”.
Nelle situazioni in cui i datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del medico competente, “dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. In quest’ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
le Aziende sanitarie locali;
i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università”.
Il datore di lavoro dovrà fornire al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta da lavoratore o dalla lavoratrice, dell’ambiente di lavoro e le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio sulle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Sars-CoV-2 in azienda.
Le visite dovranno essere ripetute periodicamente in relazione all’andamento epidemiologico e all’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Le visite mediche previste dal D. Lgs 81/2008 dovranno essere eseguite nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in ambienti idonei tali da consentire il distanziamento, evitando assembramenti e indossando le adeguate protezioni (mascherina).
Il testo integrale della Circolare è consultabile al seguente sito: