Informazioni generali

Aggiornamento sulle misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività

Per un veloce aggiornamento si riportano i recenti sviluppi nella normativa in materia di emergenza COVID-19 sui luoghi di lavoro:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020

Il decreto ha confermato la maggior parte delle misure che erano già in vigore, ad esempio l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi pubblici o l’obbligo di distanziamento interpersonale.

Riprendiamo alcune delle misure indicate nel decreto:

– “ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti” (comma 1).

– “è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile” (comma 2).

– “ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

– “l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”.

– “i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante”

L’articolo 2, il più rilevante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fa riferimento alle “misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” ed indica che sull’intero territorio nazionale “tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Il decreto si sofferma anche sul tema della formazione, facendo specifico riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza, è dunque consentito lo svolgimento per “i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”

Il Decreto ed i suoi allegati sono consultabili sul sito:

https://www.regione.lombardia.it/ Alla sezione: Servizi e informazioni > cittadini > salute e prevenzione > coronavirus

oppure sul sito:

http://www.salute.gov.it/ Alla sezione: nuovocoronavirus > covid-19 sicurezza dei lavoratori

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto prevede la sospensione fino al 7 settembre delle attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso.

La stessa ordinanza stabilisce l’obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, nei luoghi all’aperto a rischio assembramento. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. In generale, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

L’Ordinanza è disponibile per la consultazione sul sito:

https://www.regione.lombardia.it/ Alla sezione: Servizi e informazioni > cittadini > salute e prevenzione > coronavirus

oppure sul sito:

http://www.salute.gov.it/ Alla sezione: nuovocoronavirus

Regione Lombardia, Ordinanza regionale n. 596 del 13 agosto

Con l’Ordinanza regionale n. 596 del 13 agosto, Regione Lombardia ha integrato e modificato le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività in relazione ai servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia, e alle schede “Ristorazione”, “Attività ricreative”, “Servizi alla persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri benessere” “Musei, archivi e biblioteche”.

Le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, aggiornate al 16 agosto 2020 sono disponibili per la consultazione sul sito:

https://www.regione.lombardia.it/ Alla sezione: Servizi e informazioni > cittadini > salute e prevenzione > coronavirus > linee indirizzo riapertura attività economiche produttive

A. Tassi