Con l’entrata in vigore della Direttiva PIF relativa alla lotta contro le frodi “che ledono gli interessi finanziari dell’UE”, attuata sul territorio nazionale attraverso il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, viene modificato il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 estendendo l’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa a quei reati che, appunto, ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Come si legge tra i Considerando, la Direttiva PIF intende “proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all’interno di ciascuna di tali branche che tra di esse”.
I reati presupposto: cosa cambia
Vediamo, in particolare, come viene modificato il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001:
– con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 25-quinquiesdecies, viene previsto un aumento della sanzione pecuniaria nei casi in cui i reati tributari presupposti vengano commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro”;
– viene introdotto il reato di “Contrabbando” [art. 25-sexiesdecies], che prevede una sanzione pecuniaria fino a 200 quote e, tra le misure interdittive, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, oltre al divieto di pubblicizzare beni e servizi;
– vengono, inoltre, revisionati gli art. 24 e 25, relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione, con l’introduzione del riferimento all’Unione Europea, l’inserimento tra i reati presupposto della frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. e delle frodi nel settore agricolo (ex art. 2 legge 898/1986), del peculato (art. 314 c.p.) e dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).
Il nuovo Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 ed è entrato in vigore il 30 luglio 2020.