Il 14 marzo il Governo ha sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” allo scopo di definire le misure da adottare sui luoghi di lavoro per limitare la diffusione del contagio.
Il protocollo si rivolge sia ai Datori di lavoro, sia ai lavoratori e si sviluppa in 13 punti:
- Informazione:
il Datore di lavoro ha l’obbligo di informare tutti i lavoratori in merito alle misure di prevenzione e di protezione da adottarsi ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro; tali informazioni possono essere fornite consegnando istruzioni operative direttamente ai lavoratori, affiggendo depliants nei luoghi maggiormente visibili, etc. Si consiglia, in tal senso, di richiedere sempre ai lavoratori la sottoscrizione dei protocolli forniti, quale evidenza certa dell’avvenuta consegna;
- Modalità di ingresso in azienda:
il Datore di lavoro ha la facoltà di controllare la temperatura corporea dei lavoratori prima che accedano ai luoghi di lavoro. Tale facoltà richiede tuttavia una valutazione preliminare documentata della reale necessità, nonché la consegna di apposita informativa, considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce, a tutti gli effetti, un trattamento di dati personali;
- Modalità di accesso dei fornitori esterni:
il protocollo richiede che vengano definite specifiche procedure per l’accesso di personale esterno al fine di ridurre la possibilità di contagio, riducendo comunque per quanto possibile l’ingresso a figure terze;
- Pulizia e sanificazione in azienda:
il Datore di lavoro deve garantire la pulizia almeno giornaliera e la sanificazione periodica. Ma qual è la differenza? Attraverso la pulizia vengono asportati la polvere, la sporcizia, il materiale indesiderato da superfici, oggetti e ambienti mentre attraverso la sanificazione (successiva alla pulizia) si mira a ridurre, mediante l’utilizzo di appositi prodotti chimici, la carica microbica entro livelli di igiene accettabile;
- Precauzioni igieniche personali:
tutti i lavoratori sono tenuti a adottare le necessarie precauzione igieniche, in particolare mediante il lavaggio delle mani, attraverso idonei mezzi di detersione forniti dall’azienda;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
viene richiesto l’uso di mascherine e altri DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) in caso di attività che non è possibile svolgere a distanza interpersonale superiore a un metro;
- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…):
l’accesso alle aree comuni deve essere sottoposto a controlli al fine di garantire il rispetto delle distanze, la limitazione dei tempi di sosta, la pulizia e sanificazione, etc…
- Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi):
le imprese possono controllare e limitare la presenza di personale nei luoghi di lavoro favorendo lo svolgimento delle attività in smartworking o definendo un piano di turnazione dei lavoratori. In ogni caso sono sospesi/annullati i viaggi e le trasferte sia su territorio nazionale che internazionale;
- Gestione entrata / uscita dei dipendenti:
il Datore di lavoro deve gestire gli orari di ingresso e di uscita del personale in modo da limitare per quanto possibile la possibilità di contatto nelle zone comuni, inoltre deve fornire idonei mezzi di detersione sia in entrata sia in uscita;
- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione:
non sono consentite riunioni, incontri, attività formative che prevedano la presenza contemporanea di più persone al fine di evitare situazioni di assembramento. L’impossibilità da parte di un lavoratore nel partecipare ad un corso di formazione di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, non pregiudica la possibilità da parte dello stesso di proseguire nello svolgimento dello specifico ruolo (es. carrellista, addetto alle emergenze, etc…);
- Gestione di una persona sintomatica in azienda:
a seguito di comunicazione (peraltro obbligatoria) da parte di un lavoratore relativamente allo sviluppo di sintomi potenzialmente afferibili ad un contagio da Covid-19 (febbre, tosse, etc.), l’azienda procede all’isolamento della persona e alle dovute comunicazioni alle autorità sanitarie competenti, nonché alla collaborazione con le stesse nella definizione degli eventuali “contatti stretti”;
- Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS:
non bisogna interrompere la sorveglianza sanitaria periodica, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, utile strumento per intercettare un possibile contagio; nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione, il Datore di lavoro deve sempre coinvolgere il RLS, oltre a consultare il Medico Competente; in caso di situazioni di rischio, il Medico Competente mette a conoscenza il Datore di lavoro che pone in atto specifiche misure di tutela;
- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione:
il protocollo richiede che venga istituito in azienda un Comitato con il compito di applicare le misure previste dal protocollo stesso e la loro verifica; viene richiesta la partecipazione al Comitato da parte del RLS. Nell’istituzione del Comitato, se ne consiglia la formalizzazione attraverso la sottoscrizione da parte dei componenti.