Gli affitti brevi hanno durata uguale o inferiore ai 30 giorni, fermo restando che se la durata delle locazioni che intervengono in un anno tra medesime parti eccede i 30 giorni occorre provvedere agli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
L’avente titolo (proprietario, sublocatore o comodatario) deve essere una persona fisica che destini non più di quattro immobili alla locazione breve, tale numero di immobili è quello che consente che l’attività esercitata possa considerarsi al di fuori della sfera imprenditoriale (norma introdotta a partire dal 2021 dall’art. 1, co 595, L. 178 del 30/12/2020).
La novità contenuta nella legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 63, L. 30 dicembre 2023 n. 213) riguarda il mantenimento dell’attuale aliquota di tassazione come cedolare secca al 21% solo per il primo immobile che il locatore dovrà opportunamente identificare nella propria dichiarazione dei redditi, con aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per gli eventuali ulteriori immobili destinati ad affitti brevi (dal secondo al quarto).
L’articolo 5 del DL 50/2017 ha posto, inoltre, a carico degli intermediari residenti e non residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (quindi anche Airbnb), qualora incassino direttamente i canoni e i corrispettivi legati ai contratti per locazioni brevi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni/corrispettivi, l’onere di operare in qualità di sostituti di imposta trattenendo una ritenuta a titolo di acconto del 21% all’atto del pagamento al beneficiario.
Ulteriori novità è l’obbligo di comunicare, mediante istanza telematica, su un portale destinato a diventare una Banca Dati nazionale gestita dal Ministero del Turismo i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione breve e la sussistenza per i locatori dei requisiti di legge e cioè che tutte le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.
Il Ministero del Turismo assegnerà un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni unità immobiliare che dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento e deve essere sempre essere citato negli annunci di locazione.
Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
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