Finanza e Tributi

Errori cessione crediti bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a Interpello 28/09/2023 n. 440, ha fornito chiarimenti in merito alla casistica di correzione errori nella cessione dei crediti in cui il credito risulta già accettato e compensato dal cessionario, ove le comunicazioni per la cessione dei crediti siano state effettuate con indicazione di importi più alti rispetto agli importi asseverati.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che in questo caso bisogna fare ricorso allo strumento del “ravvedimento operoso” .

In particolare, sarà il cedente del credito a dover riversare le somme in eccesso mediante l’utilizzo del modello F24, con l’indicazione del codice tributo 6921 ed esponendo le somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati”, oltre agli interessi ­ a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione­ e alla sanzione anche in misura ridotta in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. In tema di sanzioni si fa comunque riferimento alla più grave fattispecie del credito “inesistente”.

Nell’Interpello 440/2023 in argomento, l’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che il contribuente potrebbe evitare l’applicazione di interessi e sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento.

Nel rammentare che se il credito non fosse ancora stato compensato ci sarebbe la possibilità di annullare la comunicazione, il caso è quindi applicabile se, nonostante ciò, il cessionario si rifiuti di accettare l’annullamento (l’Agenzia delle entrate non può intervenire annullando la comunicazione “d’ufficio”).

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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