La legge delega fiscale (Legge 111/2023) è in Gazzetta Ufficiale dal 14 agosto e in vigore dal 29 agosto. La delega dovrà essere esercitata dal Governo entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge.
Ricordiamo sinteticamente che il testo è composta da 23 articoli distribuiti in cinque titoli e sinteticamente vengono confermati:
– l’imminente passaggio a tre aliquote IRPEF
– tassazione agevolata su straordinari, tredicesima e premi di produttività
– misura ordinaria dell’aliquota, pari al 24%, per l’IRES e disposta la riduzione dell’aliquota stessa sulla parte di reddito impiegata in investimenti, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili
– revisione della disciplina IVA per adeguarla alla normativa Ue
– rateizzazione acconti e saldi Irpef per autonomi e imprenditori individuali
– estesa agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo la cedolare secca purché il conduttore sia un esercente, una attività d’impresa, o di arti e professioni.
Il 7 agosto con la firma di un decreto è istituito il «Comitato tecnico per la riforma tributaria».
Al Comitato tecnico è assegnato il compito di proporre idee e tradurle in schemi di decreti delegati già a partire da settembre per ottenere il parere delle Camere e la loro entrata in vigore dal prossimo anno.
Si ricorda infine che il Governo, secondo quanto disposto dall’art. 19 del Ddl. delega, è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi.
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