Il decreto lavoro, convertito nella legge 85/2023, apporta delle modifiche alla disciplina del “lavoro occasionale” di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017.
Tra le novità si citano:
· per il settore dei congressi, fiere ed eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento, la soglia massima dei compensi per ciascun utilizzatore è aumentata a 15.000 euro ed il numero massimo di lavoratori occupati per poter fruire di tali prestazioni sale a 25 dipendenti a tempo indeterminato;
· la possibilità di acquistare i Libretti di Famiglia è disposta anche a favore delle rivendite di generi di monopolio.
Il Libretto Famiglia consiste in un vero e proprio libretto del lavoro occasionale virtuale, cioè gestito telematicamente dal sito INPS. Si possono usare i voucher fino a 2.500 euro per prestatore e ogni voucher (orario) ha il valore netto di 10 euro (12 euro lordi).
I voucher PrestO, invece, sono a tutti gli effetti una nuova tipologia di contratto di prestazione occasionale da attivare sul portale dell’INPS da parte dell’azienda. Il pagamento di questa prestazione occasionale avverrà tramite il nuovo voucher o buono lavoro del valore generico di 9 euro netto per ogni ora di lavoro. Inoltre la prestazione dovrà avere durata minima di 4 ore.
Preventivamente alla prestazione occasionale, utilizzatore (privato, azienda o PA) e prestatore, dovranno registrarsi sul sito dell’INPS nell’apposita piattaforma gestionale delle prestazioni occasionali.
Una volta avvenuta la prestazione sarà l’INPS a erogare il compenso al lavoratore, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
I compensi percepiti dai prestatori sia per PrestO che per LIbretto Famiglia:
· sono esenti da imposizione fiscale;
· non incidono sullo status di disoccupato, quindi il soggetto continua a mantenere il requisito e può eventualmente continuare a percepire la NASpI o altre prestazioni a sostegno del reddito;
· sono computabili nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
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