Dal 1 agosto fino al prossimo lunedì 4 settembre è in vigore la sospensione dei pagamenti che congela i termini di versamento delle comunicazioni di irregolarità e degli importi derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
La sospensione estiva in commento, disciplinata dal comma 17 dell’articolo 7 quater del decreto legge 193 del 2016, riguarda il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 600/73, e 54-bis del dpr 633/72, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato dpr 600/73 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Per i controlli automatizzati 36-bis e 54-bis le comunicazioni di irregolarità sono emesse dall’amministrazione finanziaria che procede, avvalendosi di procedure automatizzate, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta (quelle emesse ai sensi dell’art 36-bis del DPR 600/73) ed alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art 54-bis del dpr. 633/72.
I controlli di cui all’articolo 36-ter consistono nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici.
Infine per redditi soggetti a tassazione separata si intendono le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata ovvero “i ricalcoli” con i quali l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate/trattenute delle somme a titolo d’acconto.
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