Il decreto Milleproroghe fissa per tutto il 2023 il limite di esenzione fino a 15.000 euro per i compensi percepiti dalle ASD. Entro questo importo, quindi, il compenso percepito non costituisce in alcun modo reddito imponibile, e di conseguenza resterà esente da qualunque forma di tassazione, sia ordinaria e che sostitutiva.
La tassazione agevolata è applicabile ai compensi erogati alle seguenti figure:
atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti;
– vistruttori;
– massaggiatori;
– dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica;
– soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale (ad esempio personale di segreteria; istruttori sportivi; dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell’associazione; addetti agli impianti quali custodi, giardinieri etc.).
Andando oltre vi è un secondo livello che prevede invece l’applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 23% a titolo di imposta per i compensi che eccedono la precedente soglia dei 15.000 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28 euro.
In questo caso, la ritenuta del 23% verrebbe applicata sulla quota eccedente i 15.000 euro. Vi è infine un terzo livello di tassazione che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e scatta nel momento in cui i compensi erogati scavallano il limite di 28.158,28 euro.
In questo caso, ferma restando comunque l’esenzione fino a 15.000 euro, non solo verrà applicata la ritenuta d’imposta del 23% sui 13.158,28 euro che “intercorrono” fra la due soglie di 15.000 e 28.158,28 euro, ma verrà anche applicata una seconda ritenuta, sempre del 23%, questa volta a titolo di acconto, sulla quota eccedente i 28.158,28 euro.
Per la compilazione del Modello Unico la sezione cui fare riferimento è la II-B del Quadro RL, righi da RL21 a 24. L’obbligo di compilazione sussiste solo nel caso in cui i compensi annui abbiano oltrepassato il limite di 15.000 euro.
I “compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche” rientrano fra i cosiddetti “redditi diversi” elencati all’articolo 67 del Tuir, e in particolare alla lettera “m” del comma 1.
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