Anche per il 2023 il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Lo prevede il decreto trasparenza approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio (art. 1 del dl n. 5/2023).
Non sono previsti requisiti o tetti al reddito per potere accedere a questo benefit e può essere erogato anche per la ricarica di veicoli elettrici e va conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Il bonus non è tassato in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. La circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
Il documento di prassi chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi. Sono invece escluse dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche.
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