Finanza e Tributi,  Informazioni generali

Tregua fiscale

L’Agenzia delle entrate, dopo le indicazioni contenute nella circolare n. 1/2023, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, fornisce nuove spiegazioni sulle misure della tregua fiscale (legge di bilancio 2023), con particolare riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità formali, al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, all’adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e alla chiusura delle liti tributarie.

Per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Fra le violazioni che possono essere regolarizzate vi sono l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. E’ possibile regolarizzare anche le violazioni “sostanziali” dichiarative ed è possibile ricorrere all’istituto della compensazione.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.

Possono essere definiti: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Dott. Commercialista, Revisore ufficiale dei conti, Trustee professionale, Consulente Finanziario professionista, Cod. CPF 1227

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Dott. Daniele Ronchi

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