L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per la comunicazione della cessione del credito da bonus energia. Con il provvedimento n. 24252 del 25 gennaio 2023, è stato approvato il modello e definite le scadenze di trasmissione: 20 settembre 2023.
Si ricorda che i crediti d’imposta previsti in favore delle imprese, per le spese sostenute in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022 sono stati estesi, dal Dl “Aiuti quater”, a una quota dei costi sopportati a dicembre 2022. Si tratta, in particolare di crediti a favore delle imprese:
a) energivore, pari al 40% delle spese sostenute
b) a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute
c) non energivore, pari al 30% delle spese sostenute
d) diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa, le beneficiarie possono cederli a terzi “solo per intero” senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari).
In caso di cessione del credito d’imposta è necessario il visto di conformità. I cessionari dovranno utilizzare i crediti d’imposta in compensazione entro il 30 settembre 2023. Con specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti estesi dall’“Aiuti quater” da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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