Con un emendamento al ddl di bilancio 2023, depositato in commissione bilancio alla Camera, si modifica il neo comma 1-bis all’articolo 51, riguardante i parametri per la contabilità semplificata concessa alle imprese minori disciplinata dall’articolo 18 c.1 del dpr 600/1973.
Viene cambiato il limite di accesso alla contabilità semplificata: passa a 500.000 euro il limite dei ricavi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ed a 800.000 euro quello per i contribuenti aventi per oggetto altre attività.
Le imprese che esercitano sia prestazioni di servizi sia altre attività devono fare riferimento a quanto stabilito nella parte finale del comma 1 dell’articolo 18 del dpr 600/1973.
In linea generale si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. Nel caso in cui i ricavi non siano distinti, si considerano attività prevalenti le prestazioni di servizi.
Anche per le imprese che rispettano i requisiti indicati in precedenza è possibile scegliere l’applicazione del regime ordinario. Tale scelta ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui avviene e vincola l’azienda per almeno 3 anni.
L’ufficialità dell’adozione dei nuovi limiti arriverà soltanto dopo l’approvazione finale della Legge di Bilancio 2023.
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