L’Agenzia delle entrate ha comunicato le nuove scadenze di utilizzo del bonus energia relativo alle spese del 4° trimestre 2022. Per compensare il credito del quarto trimestre 2022 c’è tempo fino al 31 marzo 2023 per gli esercenti delle attività agricole e della pesca, fino al 30 giugno 2023, invece, per tutte le altre imprese. In alternativa, i beneficiari possono cedere a terzi il loro credito.
Con il Provvedimento approvato il 6 dicembre 2022 dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Ruffini, viene approvato il nuovo modello di comunicazione per la cessione del credito d’imposta, oltre alle istruzioni e alle specifiche tecniche.
La cessione deve essere comunicata a partire dal 6 dicembre 2022 fino al:
– 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas naturale e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
– 22 marzo 2023, per il credito d’imposta relative ai titolari di imprese agricole e di pesca.
Come avvenuto anche per i precedenti trimestri, il credito è cedibile solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.
Per la cessione le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione. Infine il credito d’imposta ceduto deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l’impresa cedente.
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