L’Agenzia delle entrate interverrà con la cancellazione delle partite Iva considerate “false”.
E’ prevista una sanzione amministrativa di 3.000 euro a carico dei falsi contribuenti, con responsabilità solidale del professionista negligente.
Su quest’ultimo punto sarà chiamato a rispondere solidalmente, ai sensi degli artt. 5, commi 3 e 4, e 9 del Dl 472/97, l’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività per la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva.
Tale sanzione non è suscettibile di cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto.
Dovrebbe essere possibile la definizione agevolata della sanzione con il pagamento di un terzo.
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