Scade il 31 ottobre il termine per aderire alla sanatoria, con il riversamento spontaneo, dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo fruiti relativamente al periodo 2015-2019.
La restituzione dei crediti dovrà avvenire, senza possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, entro il prossimo 16 dicembre in unica soluzione; possibile anche il frazionamento in tre rate annuali (16/12/23 e 16/12/24 le scadenze della seconda e terza rata) di pari importo, con l’aggiunta di interessi. I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello “F24 Elide”, senza possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, utilizzando i codici tributo “8170” (unica soluzione), “8171” (prima rata), “8172” (seconda rata) e “8173” (terza rata), istituiti con la risoluzione 34/2022.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione i soggetti che si trovano in almeno una di queste condizioni:
– hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come di ricerca o sviluppo ammissibili all’agevolazione;
– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non è utilizzabile per i crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato con atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, cioè non più impugnabili o definiti con il pagamento o altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
La sanatoria è in ogni caso preclusa se il credito d’imposta utilizzato in compensazione è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti ovvero della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al bonus. Se l’accertamento di una di tali condotte avviene dopo la presentazione dell’istanza di adesione, il contribuente decade dalla procedura, la richiesta non produce effetti e le somme versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
Per avvalersi della sanatoria, gli interessati devono presentare il modello di domanda approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento 1° giugno 2022. L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica.
I dettagli nel Provvedimento 188987/2022.
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