L’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) ha finora utilizzato per inviare le notifiche indirizzi Pec (Posta elettronica certificata) non presenti nei pubblici registri. Alla casella istituzionale protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it se ne sono via via aggiunte altre, tutte non presenti negli indirizzari ufficiali. Ne è scaturita una serie di ricorsi in commissione tributaria contro le cartelle esattoriali relativamente all’invalida notifica, ricorsi che hanno visto i giudici dare ragione ai contribuenti.
Le commissioni tributarie dichiarando la c.d. inesistenza giuridica della notifica annullavano gli atti di Ader, dichiarando che le notifiche, essendo avulse dagli schemi di legge, non potevano essere dichiarate sanate neppure con la proposizione del ricorso contro l’atto.
Le Pec particolarmente nel mirino sono:
– notifica.acc.(REGIONE)@https://lnkd.in/dU_Xb-HG;
– pterzi.acc.(REGIONE)@https://lnkd.in/dU_Xb-HG;
– noreply.(REGIONE).ipol@pec.agenziariscossione.gov.it.
La normativa prevede che gli atti esattivi possano essere notificati solo per mezzo Pec presente nei pubblici registri ovvero: IndicePA (IPA), tenuto da Agid (Agenzia per l’Italia digitale) che è di libero accesso, o Reginde, che è consultabile solo per mezzo dell’abilitazione al Processo civile telematico (Pct), o Inipec. All’art. 3-bis della legge n. 53/94 si prevede infatti testualmente che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Per porre un argine a questa debacle, l’amministrazione ha deciso di aggiornare i propri indirizzi Pec, ma la misura vale solo per il futuro.
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