L’Agenzia delle entrate, con la circolare 33/E del 6 ottobre 2022 e la risoluzione 58/E dell’11 ottobre 2022, ha fornito i chiarimenti sulla responsabilità solidale riguardante la cessione dei crediti per bonus edilizi.
Sono limitati alle sole fattispecie di dolo e colpa grave i casi di responsabilità del fornitore che abbia applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che abbiano acquisito i crediti. Un correntista può acquistare dalla banca i crediti d’imposta da bonus edilizi e non deve effettuare una istruttoria ex novo in capo al beneficiario della detrazione.
Come indicato dalla Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E, per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, occorre fare riferimento al D.Lgs. 472/97 e quindi:
– la condotta è dolosa quando la violazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento;
– la condotta è colposa quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’art. 121 c. 6 DL 34/2020 (nuova formulazione), con la nuova Circolare, il Fisco identifica:
– il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso o qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
– la colpa grave quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
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