Con un provvedimento del 16 settembre l’Agenzia delle entrate approva lo schema di domanda, con le relative istruzioni di compilazione, e individua modalità e termini di presentazione del modello per aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Corte di cassazione (articolo 5, legge n. 130/2022).
Rientrano nella definizione agevolata le controversie pendenti davanti alla suprema Corte, per le quali l’Agenzia risulti:
integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle liti sia non superiore a 100mila euro, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia
soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle liti, sia non superiore a 50mila euro, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.
Non sono definibili le controversie in cui il contribuente risulta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.
La domanda di definizione agevolata va fatta inviando, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito, entro il 16 gennaio 2023, una distinta richiesta di definizione per ciascuna controversia tributaria, utilizzando esclusivamente il modello approvato. A questo va allegata la copia di un documento valido di identità del firmatario dell’istanza e la ricevuta del versamento effettuato tramite F24.
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione. Con separata risoluzione saranno istituiti i codici tributo da indicare nell’F24. La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti.
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