Il Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – introduce l’obbligo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa, nel settore pubblico o privato, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
L’ Art. 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”, in particolare, dispone l’obbligo per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo si estende anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Tale disposizione non risulta applicabile soltanto per i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per tutti coloro che hanno accesso alle sedi aziendali; il controllo in relazione ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di volontariato o di formazione, anche sulla base di contratti esterni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Entro il 15 ottobre 2021 tutte le aziende devono stabilire le modalità operative che l’organizzazione intende attuare per effettuare le verifiche, che possono essere svolte “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi”.
Il controllo sul Green pass degli utenti potrà essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda; tuttavia, soltanto i lavoratori che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro potranno procedere con i controlli. La nomina dovrebbe essere corredata dalle informazioni per la corretta gestione delle verifiche, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di evitare che il lavoratore delegato non sia adeguatamente istruito in merito alla corretta gestione dei controlli e incorra in comportamenti errati, fra cui ad esempio la richiesta di copia del pass cartaceo o della certificazione medica di esenzione dal green pass stesso.
Le conseguenze dell’assenza del green pass
Riguardo alle conseguenze dell’assenza della certificazione verde, al comma 6 dell’Art. 3, si indica che i lavoratori “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.”
Per quanto riguarda le imprese con meno di quindici dipendenti il comma 7 indica: “per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.
Sanzioni
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Inoltre, in caso di violazione da parte delle aziende delle disposizioni relative agli obblighi di verifica del possesso delle certificazioni Verdi COVID-19 o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, “si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”
È importante sottolineare che tale Decreto non sostituisce o cancella le misure di prevenzione e protezione attuate fino ad ora nei luoghi di lavoro in base al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che devono comunque essere applicate e rispettate.