Certificazioni Qualità e Sicurezza Lavoro

La verifica del Green Pass: come non incorrere nelle sanzioni per trattamento illecito di dati personali

Ormai da più di un mese per avere accesso a luoghi pubblici come ristoranti, cinema, palestre, etc. è necessario esibire il Green Pass; certificazione che dal 1° settembre è stata resa obbligatoria anche per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza e al personale scolastico. Ma come è possibile gestire i controlli in termini di protezione dei dati personali senza incorrere in sanzioni?

La nomina degli incaricati al controllo

Il controllo del Green Pass può essere effettuato da tutti i lavoratori presenti in azienda a condizione che questi siano stati nominati e incaricati in maniera formale dal Datore di lavoro.

L’art. 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021 definisce infatti che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.

Non sarà quindi possibile effettuare il controllo del Green Pass da parte di personale non autorizzato e specificatamente nominato a tale funzione.

Alla nomina dovranno, inoltre, accompagnarsi le istruzioni per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti; sebbene, infatti, il controllo dei Green Pass non costituisca di per sé trattamento dei dati ai fini della privacy (così come definito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021), un’errata gestione dei controlli da parte di un lavoratore non adeguatamente istruito potrebbe determinare un trattamento illecito dei dati (ad esempio, nel caso in cui venga richiesta copia cartacea del documento o della certificazione medica di esenzione).

In tal caso, infatti, il Datore di lavoro si troverebbe a trattare un dato personale, tra l’altro appartenente alle categorie particolari a maggior tutela, in assenza di idonea base giuridica, incorrendo così nel rischio di sanzioni pecuniarie rilevanti, così come previste dal Reg. (UE) 679/16 – GDPR.

Per tal motivo l’incaricato dovrà ricevere idonea formazione al fine di non incorrere involontariamente in comportamenti illeciti.

L’incarico dovrà essere preventivo rispetto all’inizio delle attività di controllo dei pass. La delega dovrà fornire le linee guida per il corretto comportamento degli addetti al controllo, distinguendo le operazioni di verifica e di identificazione del titolare del pass.

Le modalità di verifica dei Green Pass

La verifica del Green Pass deve essere effettuata attraverso l’uso dell’applicazione di verifica nazionale “VerificaC19”, applicazione appositamente studiata e realizzata per evitare la memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore incorrendo così nell’ambito del trattamento illecito dei dati.

La verifica deve essere effettuata come segue:

  • il pass è richiesto dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
  • VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
  • VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
  • l’applicazione mostra quindi graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Agli addetti al controllo è sufficiente inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19 e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

La delega deve essere nominativa e deve contenere le istruzioni necessarie per procedere alla verifica, con particolare riferimento al divieto di raccolta dei dati da parte dell’addetto al controllo.

Deve, inoltre, essere prevista un’apposita procedura per la gestione delle eventuali contestazioni degli utenti che non vogliono esibire il Green Pass.

Fonte: “Certificazione verde Covid-19 – www.dgc.gov.it/web/” – “Approfondimento del 06/08/2021 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell’Ordine”

E. Landini