Informazioni generali

La nuova etichetta ambientale per gli imballaggi

Una delle domande più frequenti che ci poniamo nella vita quotidiana è: “ma dove lo devo buttare?”. Grazie alla nuova etichetta ambientale non avremo più dubbi!

I dati dell’Osservatorio Immagino

Spesso ci troviamo di fronte a confezioni di materiale non meglio identificato e al dilemma del contenitore della raccolta dei rifiuti più adatto da utilizzare.

Uno studio condotto dall’Osservatorio Immagino di Nielsen e GS1 Italy mostra come solamente il 25,4% dei prodotti alimentari riporti in etichetta informazioni in merito al corretto smaltimento della confezione, con il risultato di una mancata o quantomeno errata differenziazione dei rifiuti da parte dei consumatori meno zelanti. Senza contare il fatto che solamente il 6,2% degli alimenti ha un imballaggio completamente riciclabile.

Le confezioni di frutta e verdura con il 43,7% rappresentano il packaging che maggiormente fornisce al consumatore finale informazioni in merito alle modalità di smaltimento, a seguire troviamo i prodotti del freddo (41,5%), della drogheria alimentare (31,8%) e del fresco (26,5%). In ultima posizione troviamo le bevande (14,6%).

Le cose sono destinate a cambiare grazie alla recente entrata in vigore di un nuovo decreto. Il 26 settembre scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020, il cosiddetto “Decreto Rifiuti”, che recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la Direttiva 2018/851 e la Direttiva 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”.

L’etichetta ambientale

Tra le altre disposizioni, il Decreto obbliga i produttori ad applicare su tutti gli imballaggi messi in commercio un’etichetta riportante informazioni relative alla corretta raccolta, riutilizzo, recupero o riciclaggio della confezione a fine vita. Informazioni utili al consumatore per determinarne la destinazione finale.

Poiché il nuovo Decreto, che ha previsto, tra l’altro, la modifica del D. Lgs. 152/2006, lascia spazio a dubbi interpretativi, CONAI ha predisposto delle Linee Guida in modo da indirizzare i produttori sulla corretta interpretazione della normativa. Il documento non ha valore normativo, ma fornisce utili spunti agli operatori del settore.

In particolare, secondo CONAI, le informazioni minime che dovranno essere riportate sull’etichetta sono:

  1. la tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  2. la codifica identificativa del materiale di imballaggio;
  3. l’indicazione sul tipo di raccolta e la famiglia di materiale di riferimento (carta, plastica, vetro e se la raccolta per tale materiale è differenziata o indifferenziata).

Tra le informazioni facoltative vi sono:

  1. indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità (per esempio, svuotare l’imballaggio, separare l’etichetta ecc.);
  2. informazioni aggiuntive sulle caratteristiche ambientali dell’imballaggio, quali, ad esempio, l’asserzione di riciclabilità, l’asserzione di contenuto riciclato e/o relativi marchi di certificazione del contenuto riciclato, l’eventuale adesione al CONAI o a consorzi di filiera.

L’etichetta dovrà riferirsi a tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballaggio, ovvero quelle componenti che possono essere separate con il solo utilizzo delle mani in modo completo e senza rischi.

CONAI mette inoltre a disposizione degli operatori uno strumento per la creazione on-line delle etichette per i loro imballaggi in conformità alle disposizioni legislative; lo strumento, denominato e-tichetta, è disponibile sul sito e-tichetta.conai.org.

Si attendono comunque chiarimenti ufficiali al fine di comprendere l’effettiva applicazione della normativa di riferimento.

Fonte: Linee Guida CONAI “Etichettatura ambientale degli imballaggi”

E. Landini