La Camera de Deputati ha pubblicato l’11 novembre scorso il Dossier n. 126 relativo alle “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari”. Vediamo le proposte del nuovo Disegno di Legge.
Un nuovo Disegno di Legge a tutela dei consumatori
Qualche settimana fa la Camera dei Deputati ha pubblicato il Dossier n. 126; il documento riporta i contenuti del Disegno di Legge A.C. 2427 in vista dell’attività consultiva della Commissione Parlamentare.
Scopo della proposta di legge, attraverso la modifica del codice penale e non solo, è quello di rivedere la struttura dei reati adeguando nel contempo la disciplina punitiva legata al sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari nonché individuare strumenti per contrastare la frode alimentare.
Le principali modifiche previste dal Disegno di Legge
Tra le principali modifiche previste dal provvedimento si citano:
– modifica delle fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all’alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all’imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all’alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;
– inserimento dei nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p., reclusione da 2 a 8 anni), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-ter, reclusione da 6 mesi a 3 anni) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (art. 440-ter c.p., reclusione da 1 a 4 anni);
– inserimento nel codice penale del delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.), per cui a seguito di contraffazione, adulterazione o corruzione di beni alimentari derivi la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone;
– aggravio delle pene e ridefinizione del sistema sanzionatorio;
– introduzione dei nuovi reati di:
- agropirateria (art. 517-quater.1 c.p.: commissione in modo sistematico ed attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari);
- frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies c.p., che sostituisce l’attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all’art. 516 c.p., che viene abrogato);
- commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies c.p., caratterizzato dalla condotta di chi utilizza segni mendaci atti ad indurre in errore il consumatore).
In particolare, l’art. 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica.
Il disegno prevede, poi, tra l’altro, l’introduzione della contravvenzione e non più dell’illecito amministrativo per quegli operatori che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti nonché la ridefinizione degli obblighi e dei divieti a carico degli operatori ai fini della vendita degli oli di oliva e di sansa di oliva.
Per l’entrata in vigore, restiamo in attesa dell’attività consultiva della Commissione Parlamentare.
Fonte: Dossier n. 126 – Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari A.C. 2427 – Camera dei Deputati Servizio Studi