Partiamo da un caso reale; l’Ente PA in questione, ai fini della comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara e propedeutici alla successiva aggiudicazione, trasmette al concorrente la richiesta dei relativi documenti che in alcuni punti non sono di fatto di competenza del concorrente stesso ma dell’Ente PA richiedente, come:
- i documenti di cui all’art. 86 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;
- la documentazione (certificazioni, attestazioni, ecc.) che le PA sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive.
Come rispondere in caso di richieste simili
In caso di richieste simili è opportuno riscontrare la richiesta trasmettendo i soli documenti elencati dall’art. 86 del D.lgs. 50/2016 ai quali la società, data la sua natura di operatore economico privato, è in grado di accedere, cioè quelli a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.
Sulla richiesta dei documenti amministrativi occorrenti per la dimostrazione del perdurante possesso dei requisiti cd. “generali”, bisogna invece segnalare come il reperimento di tali atti da parte del concorrente sia innanzitutto impedito dalle chiare previsioni del DPR 445/2000, laddove lo stesso (all’art. 40) prevede che “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti …. nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi … sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000”; tant’è che detta norma riporta che le “certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi””.
L’acquisizione d’ufficio da parte dell’Ente PA
Quanto sopra anche perché l’art. 43 del DPR 445/2000 riporta che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Per il che deve necessariamente concludersi che l’Ente PA, nel vigore delle disposizioni di cui si è detto, siano sempre obbligate ad acquisire d’ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti alle gare pubbliche, e ciò ogni qual volta detti documenti siano in possesso di altri Enti PA.
I casellari giudiziali dei soggetti che rivestono cariche
Quanto precede vale poi, e a ben più forte ragione, per quanto riguarda i casellari giudiziali dei soggetti che, in seno al concorrente, rivestono le cariche contemplate dall’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016; è infatti presente il fatto che, in forza di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lett. e), del DPR 313/2002, né le sentenze di c.d. patteggiamento ex art. 445 c.p.p., né i decreti penali di condanna possono comparire nel certificato generale del casellario giudiziario, e ciò diversamente da quanto accade all’Ente PA che, per fini istituzionali, può sempre accedere ad una versione “completa” ed integrale del suddetto certificato.
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