Nell’ambito del Public Sector il possedere o meno una o più Certificazioni di Qualità fa molta differenza, considerando che le stesse, in base al vigente D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), hanno tre funzioni ben distinte, ognuna con una valenza significativa nell’economia complessiva di un’eventuale offerta.
Requisiti di partecipazione
Uno dei requisiti di partecipazione imprescindibili è il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015; spesso poi sono richieste, a seconda del settore merceologico del servizio/fornitura oggetto del bando, altre certificazioni: nell’ambito ICT, la ISO 20000-1:2018 e/o la ISO 27001:2013; nell’ambito trasporti, la ISO 14001:2015 e/o la ISO 45001:2018; nell’ambito sanitario, la ISO 13485:2016 e tante altre ancora.
Tale elemento è normato dall’Art. 87 (Certificazione delle qualità) dal succitato D.Lgs 50/2016 con ampia discrezionalità da parte della Stazione Appaltante di richiedere il possesso di una o più certificazioni, facendo sì che siano favorite le società che hanno disponibili tutte quelle riferibili al proprio mercato.
Riduzione della garanzia
Ai fini partecipativi i bandi gara prevedono sia l’emissione di una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore a base d’asta, sia della garanzia definitiva, commisurata al valore di aggiudicazione ed allo sconto applicato in sede di offerta; tali garanzie sono onerose, soprattutto quella definitiva, ed è quindi opportuno sfruttare al massimo tutte le possibili riduzioni applicabili relative al possesso di determinate certificazioni di qualità.
Tale elemento è normato dall’Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), comma 7, con il 50% di riduzione per il possesso della ISO 9001:2015, cumulabile con un ulteriore 30% in caso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per il possesso della ISO 14001:2015, ed altre possibili riduzioni; già possedere entrambi gli schemi, ISO 9001 e ISO 14001, permette quindi una riduzione di ben il 60%.
Punteggio tabellare
Nell’ambito della valutazione dell’offerta spesso il punteggio abbinato al documento tecnico presentato è fondamentale per l’assegnazione, visto che le Stazioni Appaltanti si stanno sempre più orientando verso una parametrizzazione del 70% con il 30% assegnato al valore economico; detto punteggio è una specifica espressione della modalità di giudizio di ogni Stazione Appaltante, sia in forma discrezionale che tabellare.
Tale elemento è normato dall’Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), comma 6, ed il possesso di una determinata certificazione, se non richiesta come requisito, può invece essere richiesta per il recupero di un determinato punteggio tabellare, che quindi si ottiene o non si ottiene dimostrandone il possesso o meno.
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