Informazioni generali

La responsabilità del Datore di Lavoro in caso di contagio da Covid-19 in azienda

In questa prima fase di ripresa dall’emergenza sanitaria da Covid-19, uno dei principali dubbi che emergono in capo al Datore di lavoro è: qual è la mia responsabilità nel caso in cui un mio dipendente o una persona terza che abbia avuto accesso alla mia azienda contragga la malattia?

Gli obblighi del Datore di lavoro

Tra gli obblighi del Datore di lavoro vi è sempre stato, anche prima dell’emergenza Covid-19, quello di garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori attraverso l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione derivanti da una preventiva valutazione e ponderazione dei rischi che caratterizzano l’attività operativa.

Oggi più che mai tale obbligo risulta attuale anche e soprattutto in relazione al fatto che, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 18/2020 o Decreto Cura Italia, il contagio da Covid-19 deve essere gestito dal Datore di lavoro e dall’INAIL come infortunio. Il comma 2 del medesimo articolo cita, infatti “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. […]

Sulla medesima linea si pone la Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020 che definisce che “In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono

ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.

Considerato che quasi sempre il Datore di lavoro risulta titolare della posizione di garanzia intesa come l’obbligo giuridico di evitare che il lavoratore contragga la malattia, affinchè venga meno la responsabilità penale è necessario dimostrare che non vi sia colpa data dalla violazione di norme o leggi.

Nel caso particolare le norme o leggi cui fare riferimento risultano principalmente quelle afferibili al D. Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e s.m.i. integrato con le successive disposizioni specifiche emanate ai fini del contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Di fatto, in capo al Datore di lavoro gravano, tra gli altri, i seguenti compiti (solamente in parte delegabili):

■ designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

■ valutare i rischi ed elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) mantenendolo costantemente aggiornato, con particolare riferimento, nello specifico caso, al rischio biologico;

■ nominare il medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria e per il supporto nella gestione delle emergenze e richiedere allo stesso l’osservanza degli obblighi;

■ individuare, programmare e adottare misure di prevenzione e protezione in relazione alla valutazione dei rischi effettuata;

■ formare ed informare i lavoratori in relazione ai rischi specifici, ai pericoli, alle misure attuate ed ai comportamenti corretti da adottare;

■ fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuale ed informare/formare i lavoratori sul corretto utilizzo;

■ richiedere ai lavoratori l’osservazione delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali adottate;

■ adottare le necessarie misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, anche attraverso la designazione di lavoratori incaricati nell’attuazione delle misure di primo soccorso e antincendio;

■ astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazioni in cui persiste un pericolo grave e immediato;

■ coinvolgere e consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche consegnando copia del DVR;

■ […]

La colpa del Datore di Lavoro

E’ chiaro quindi che la violazione di uno dei predetti obblighi, come ad esempio, la mancata consegna dei necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale o la mancata formazione/informazione sulle specifiche misure da adottarsi ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, rappresenti già di per sé l’inosservanza di una norma con conseguente colpa da parte del Datore di lavoro.

Ciò vale anche in riferimento alla tutela nei confronti di figure terze che accedono alla sede aziendale, come ad esempio visitatori, fornitori, etc.

Resta salva chiaramente la condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore / persona terza.

Il rispetto della normativa da parte del Datore di lavoro non si limita però solamente all’applicazione del D. Lgs. 81/08. Difatti, nel corso delle ultime settimane sono state emanate numerose nuove disposizioni specifiche ai fini del contenimento della diffusione del virus, basti pensare, ad esempio, al Protocollo del 24 aprile ad integrazione del Protocollo del 14 marzo 2020 recante la regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro oppure il già citato D.L. 18/2020 o Decreto Cura Italia.

Pertanto, in linea generale, il Datore di lavoro può ritenersi significativamente tranquillo applicando le prescrizioni contenute all’interno del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e s.m.i., nonché le disposizioni di base del D.Lgs. 81/08 e aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento in particolar modo alla valutazione del rischio biologico e adottando, di conseguenza, le necessarie procedure, istruzioni operative e misure generali e specifiche da essa scaturite, anche mediante la consultazione della figura del Medico Competente.

Per eventuali ulteriori aggiornamenti in merito, rimaniamo in attesa di successive disposizioni di cui tratteremo nei prossimi articoli.

E. Landini