In data 24 aprile 2020, per la riapertura delle attività professionali e produttive prevista per il 4 maggio, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali un nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il documento è un’integrazione di quanto già pubblicato in data 14 marzo 2020.
Come specificato nel Protocollo stesso “la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Al momento della riapertura tutte le attività dovranno garantire le misure in esso contenute:
■ Informazione
Informare tutti i lavoratori e chiunque abbia accesso in azienda sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre, sintomi influenzali o contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni, oltre al l’impegno a rispettare le misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro e dalle Autorità (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
L’azienda deve fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare attenzione alle misure adottate a cui il personale deve attenersi e sul corretto utilizzo dei Dispostivi di Protezione Individuale.
■ Modalità di ingresso in azienda
Le aziende possono decidere se predisporre la procedura per misurare la temperatura all’ingresso, nel rispetto della disciplina sulla privacy vigente.
In questo aspetto il Protocollo è stato integrato con le indicazioni per il reintegro di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid 19 come segue:
■ “l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.”
■ “Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.”
■ Modalità di accesso dei fornitori esterni e appalti
Le modalità di accesso per fornitori e visitatori esterni devono avvenire nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. L’integrazione del Protocollo prende in considerazione anche le aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive, specificando i seguenti punti:
■ “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
■ L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.”
■ Pulizia e sanificazione in azienda
Le aziende devono garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, viene specificato che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.”
■ Dispositivi di Protezione Individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale viene indicata come fondamentale, ma tutt’ora legata alla disponibilità in commercio.
L’integrazione prevede però i seguenti obblighi:
■ “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
■ Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).”
■ Organizzazione
Restano invariate le modalità di gestione degli spazi comuni e il ricorso a lavoro agile, turnazione dei dipendenti, ricorso a ferie e agli ammortizzatori sociali disponibili, nel rispetto degli istituti contrattuali finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
In particolare “il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).”
Per garantire il rispetto del distanziamento sociale occorre provvedere ad una rimodulazione degli spazi di lavoro, ad esempio mediante il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate, l’utilizzo di spazi o uffici fino ad ora inutilizzati, un’articolazione del lavoro che preveda orari differenziati al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nei locali, flessibilità di orari per prevenire assembramenti all’entrata e all’uscita.
Viene preso anche in considerazione l’aspetto del tragitto casa-lavoro, dove per evitare aggregazioni sociali, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico, è richiesto di “incentivare forme di trasporto con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.
■ Sorveglianza sanitaria e ruolo del Medico Competente
Particolare importanza assume in questa fase il ruolo del Medico Competente in quanto il Protocollo specifica: “Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.”